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VEICOLI NUOVI -
VEICOLI REVISIONATI -
LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1° Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada.
Calendario
REVISIONI ANNUALI -
Autobus
Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
Autoambulanze
Veicoli atipici
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale) -
Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore;
Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l'eventuale carrello appendice), autocaravan (vedi Circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);
Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi approfondimenti).
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato (vedi anche approfondimenti).
Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perciò sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto "atipici").
Finalmente, il 19 marzo 2010 é stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed é entrato in vigore il giorno successivo, l'apposito Decreto 17 dicembre 2009 ("Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica") che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010.
>> Si sottolinea che le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto). <<
Nel 2012 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2008 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2010 entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa è stata effettuata entro la scadenza.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t
Per l'anno 2011 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.
Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. (con esclusione quindi delle imprese autorizzate).
La revisione deve essere effettuata:
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E' consentita la circolazione anche oltre tali termini di scadenza e fino alla data fissata per la presentazione alla revisione, purchè la revisione sia stata prenotata entro i predetti termini (le prenotazioni successive, pur annotate sulla domanda di revisione, consentono solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata).
N.B.: Non è possibile revisionare in Italia, nè presso le officine private nè presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001).
Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 65,25 IVA 21% compresa, di cui:
€ 54,45 -
(L. 105.430 -
€ 10,80 -
(L. 20.912 -
La nuova tariffa relativa ai diritti DTT è stata introdotta con Decreto 12/04/07 a partire dal 31/05/07.)
Sanzioni
Aggiornamento: gennaio 2011
Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti sanzioni (aggiornate biennalmente, vedi Decreto del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010) per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
sanzione pecuniaria da € 159,00 a € 639,00
RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 318,00)
OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18):
da € 159,00 a € 639,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione
Il comma 14 dell'articolo 80 é stato modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120, che ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo é sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione stessa presso una officina autorizzata ovvero presso l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti.
La già citata legge prevede che "nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.
All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo"
>> Ulteriori sanzioni riguardanti i ciclomotori.
Circolare obsoleta a seguito della legge 29 luglio 2010 n. 120: * "Revisione degli autoveicoli a seguito di ritiro della carta di circolazione per omessa revisione." (Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/2001)