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Sanzioni

Ciclomotori

Con le modifiche all'art. 97 del Nuovo Codice della Strada ad opera del D. Lgs. 15/1/2002 n. 9 è iniziato un lungo percorso di modifiche del quadro normativo in merito alla targa e ai documenti di circolazione dei ciclomotori, terminato il 14 luglio 2006 con l'entrata in vigore dei D.P.R. 153/2006 (modifiche ad alcuni articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), D.M. 15/05/2006 (disposizioni applicative in materia di documenti per la circolazione e la targatura dei ciclomotori) e D.M. 15/06/2006 (istituzione del modello del documento di circolazione).

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori, a due, tre o quattro ruote.

I ciclomotori già in circolazione a quella data, sono dotati di un "Certificato di idoneità tecnica" (il librettino) che il conducente deve portare con se e di un "Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore" (la targhetta) installato nella parte posteriore.
Nelle figure (cliccare per ingrandirle) sono mostrati dei fac simile.

                


Fino all'entrata in vigore della legge n. 120 del 29/07/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2010, i ciclomotori già in circolazione potevano continuare a circolare senza adeguamenti fino a quando non sussisteva un passaggio di proprietà, non venivano sottratti, smarriti o deteriorati librettino o targhetta o si intendeva usufruire della possibilità di trasportare un passeggero (per i ciclomotori omologati a farlo), nel qual caso era obbligatorio munirsi sia del nuovo "Certificato di Circolazione" che della nuova targa (vedi in figura).

       


Non poteva quindi circolare ed era passibile di sanzione (compreso il sequestro ai fini della confisca o il fermo amministrativo per 30 giorni), un ciclomotore con vecchio "Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore" e nuovo "Certificato di Circolazione" o viceversa.

>> Entro DICIOTTO MESI dall'entrata in vigore della predetta legge 120/2010, art. 14 comma II e III, "i ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."

Il calendario di cui sopra è stato successivamente stabilito con Decreto 2 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 02/04/2011, e prevede quanto segue:

"I proprietari di ciclomotori, gia' immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneita' tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

- entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;

- entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

- entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

- entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A»."

LA TARGA: è rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo; il rilascio (che deve avvenire contestualmente alla domanda ed unitamente al rilascio del Certificato di Circolazione), può essere richiesto sia alla Motorizzazione Civile (DTT) che alle imprese di consulenza automobilistica abilitate.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della Targa, l'intestatario del Certificato di Circolazione corrispondente ad essa, deve farne denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore e richiedere il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di una nuova targa, sempre al DTT o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il loro contestuale rilascio (art. 252 regolamento C.d.S.).

IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE: come per la targa, è rilasciato a chi si dichiara proprietario; i dati tecnici tipici del ciclomotore, quali cilindrata, potenza, tipo di combustibile o alimentazione e velocità massima, sono indicati nell'ordine ai righi P1, P2, P3 e T, mentre il numero dei posti a sedere, conducente compreso, è indicato al rigo S1 del documento. Come per la targa, il rilascio del certificato (contestuale alla domanda), può essere richiesto alla Motorizzazione oppure alle imprese di consulenza.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Certificato di Circolazione del ciclomotore, l'intestatario deve farne denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore (art. 97 comma 13 del C.d.S.) e richiedere entro 3 giorni dalla denuncia il duplicato del documento alla Motorizzazione (DTT) o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il contestuale rilascio del duplicato stesso (art. 252 regolamento C.d.S.). In caso di deterioramento invece non necessita la denuncia ma la consegna del documento deteriorato, l'iter per il rilascio del duplicato è il medesimo.
In caso di cambio di residenza, l'intestatario del Certificato di Circolazione deve chiedere l'aggiornamento della residenza sul certificato stesso tramite l'apposito modulo compilato presso il Comune all'atto del cambio di residenza, esattamente come per gli altri veicoli.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA': per i ciclomotori per i quali è stato rilasciato il Certificato di Circolazione e la nuova targa, l'intestatario deve dare comunicazione del passaggio di proprietà alla Motorizzazione (DTT) o ad una impresa di consulenza, che provvedono alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione, mediante comunicazione all'archivio nazionale veicoli, sezione ciclomotori.
La targa, precedentemente associata al ciclomotore sospeso, resta comunque in possesso del titolare che a seguito dell'aggiornamento può chiedere che sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del previsto certificato di circolazione (richiesta che analogamente deve fare anche l'acquirente).

Sospensione dalla circolazione: In caso di mancato utilizzo del ciclomotore il proprietario deve chiedere, al DTT o ad un'impresa di consulenza, la sospensione dalla circolazione, che avviene con l'aggiornamento dell'archivio veicoli; la targa associata al Certificato sospeso resta a disposizione dell'interessato, che può richiedere in qualsiasi momento un abbinamento ad altro mezzo, oppure, qualora decida di non utilizzare più la targa, alla sua distruzione fisica, previa ulteriore comunicazione ai medesimi soggetti.

PASSEGGERO: una delle principali e più attese novità della norma, è rappresentata dalla legittimazione al trasporto di un passeggero sul ciclomotore. Dal 14 luglio 2006 diviene infatti possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore purché il conducente sia maggiorenne, il ciclomotore sia omologato per il trasporto di due persone e sia conforme alle nuove norme (quindi munito di Certificato di Circolazione e della nuova targa).

Resta invariata ogni altra sanzione prevista: quale quella relativa al mancato uso del casco o al casco non allacciato, alla guida senza i requisiti di età oppure senza il prescritto "patentino"; nonché tutte le altre violazioni alle norme di comportamento previste per la guida dei veicoli a due ruote (sollevare la ruota anteriore, non reggere il manubrio con entrambe le mani, trasportare oggetti che ostacolino il libero uso delle mani o delle gambe, ecc.), che comportano ugualmente il sequestro per la confisca del veicolo.


Sanzioni


Aggiornamento: gennaio 2011

(Artt. 97, 115, 170 e 171 N. C. d. S.)

Descrizione

Sanzione

Sanzione Accessoria

97/5 - Effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52

Da € 779,00 a € 3119,00

Confisca amministrativa del veicolo, tramite sequestro del medesimo
(Il ciclomotore non viene più restituito)

97/6 - Circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52

Da € 389,00 a € 1559,00

Confisca amministrativa del veicolo, tramite sequestro del medesimo
(Il ciclomotore non viene più restituito)

97/7 - Circola con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il prescritto certificato di circolazione

Da € 146,00 a € 584,00
non pagabile in misura ridotta

Confisca amministrativa del veicolo, tramite sequestro del medesimo
(Il ciclomotore non viene più restituito)

97/8 - Circola con ciclomotore sprovvisto di targa

Da € 78,00 a € 311,00

Fermo amministrativo per 1 mese

97/9 - Circola con ciclomotore munito di targa non propria

Da € 1886,00 a € 7546,00

Fermo amministrativo per 1 mese

97/10 - Circola con ciclomotore munito di targa i cui dati non sono chiaramente leggibili

Da € 78,00 a € 311,00

nessuna

14/3 legge 120/2010 - Dal gennaio 2012 circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della legge n. 120 del 29/07/2010

Da € 389,00 a € 1559,00

nessuna

97/11 - Fabbrica, vende oppure circola con ciclomotore munito di targa con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento

Da € 1886,00 a € 7546,00

nessuna

97/12 - Circola con ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per il trasferimento di proprietà

Da € 365,00 a € 1460,00

Ritiro immediato certificato di circolazione

Omette di comunicare la cessazione della circolazione del ciclomotore a lui intestato

Da € 365,00 a € 1460,00

Ritiro immediato certificato di circolazione

97/13 - Omette di denunciare agli organi di polizia entro 48 ore smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di proprietà o della targa o non richiede il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia

Da € 78,00 a € 311,00

nessuna

115/1d - Conducente minorenne trasporta un passeggero sul ciclomotore

Da € 78,00 a € 311,00
non pagabile in misura ridotta

Fermo amministrativo di 60 giorni
(se reiterato nei 2 anni successivi fermo di 90 giorni)

170/2 - Maggiorenne trasporta un passeggero sul ciclomotore non idoneo a tale trasporto
(non omologato per 2 persone o privo della nuova targa e/o del certificato di circolazione)

Da € 78,00 a € 311,00
non pagabile in misura ridotta

Fermo amministrativo di 60 giorni
(se reiterato nei 2 anni successivi fermo di 90 giorni)

171/2 - Conducente e passeggero con casco protettivo omologato non indossato o non allacciato

Da € 78,00 a € 311,00
non pagabile in misura ridotta

Fermo amministrativo di 60 giorni
(se reiterato nei 2 anni successivi fermo di 90 giorni)

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